Ma questa foto è "un'opera d'ingegno" o una "semplice fotogr
Come è noto la fotografia, come le altre opere d'ingegno, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore: n. 633 del 22 aprile 1941, modificata dal DPR 19/79, dal Dlgs 154/97 e infine dalla legge 248/2000.
Tra le opere protette dalla legge la fotografia è però l'unica che è citata due volte. Ciò significa che essa gode di maggiore tutela rispetto le altre? Per nulla. Vediamo:
la legge protegge (Art. 1):
<< le "opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il il modo o la forma di espressione">>;
mentre l'art. 2 è precisa:
<< Sono comprese nella protezione:
...
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
...>>.
Andiamo a vedere: per l'art. 87:
<< Sono considerate fotografie ... le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, di documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili>.
Ci troviamo così ad avere, per la legge, ben tre generi di fotografia, ognuno con un diverso livello di protezione e in definitiva con diversa possibilità di sfruttamento economico:
1) La fotografia assimilata all' "opera d'ingegno" (cioè dove nell'opera è riconoscibile e determinante l'apporto della creatività dell'autore): la legge prevede che per le opere d'ingegno, art. 25, << i diritti di utilizzazione dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte >>;
2) La fotografia "semplice", ex art. 87. Per essa i diritti di utilizzazione sono drasticamente ridotti e indicati nell'Art. 92: << Il diritto sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia >>;
3) Fotografia di "mera documentazione". Per es. l'ammaccatura del parafango di un'automobile effettuata dal perito dell'assicurazione; la ripresa della scena di un crimine effettuata dalla "scientifica"; la riproduzione della pagina di un manoscritto; ecc.
Inoltre per i primi due casi il fotografo gode, a tempo imperituro, dei diritti morali sull'opera: cioé nella riproduzione dovrà sempre essere indicato il nome dell'autore, l'eventuale titolo corretto dell'opera e l'anno di produzione.
Come si vede, in concreto, la legge tutela più la "creatività" del fotografo che la sua "mera" professionalità. Tralasciando il terzo caso (su cui pure ci sarebbe da discutere, ed eventualmente mi riservo di farlo più avanti) la legge riconosce al fotografo il pieno diritto di gestire le immagini da lui realizzate, come autore, seppure con diversi limiti temporali. Ciò pone, al di la dell'aspetto artistico (creativo) della fotografia, seri problemi dal punto di vista dell'uso commerciale della stessa.
Non c'è infatti alcun organismo in grado di stabilire, né tanto meno indicare con precisione, quali requisiti deve avere una fotografia per essere classificata tra le "opere d'ingegno". La legge al riguardo è alquanto vaga, e in effetti non si vede come potrebbe non esserlo, visto che il dibattito sull'eventuale valore artistico dell'opera fotografica è vecchio (o, secondo i punti di vista, giovane) come la stessa fotografia ed è lungi dall'essere approdato a risultati condivisi, neppure tra gli addetti ai lavori.
In caso di contenzioso, sarà pertanto il giudice a decidere se una fotografia è "creativa" (per cui ricade nella fattispecie dell'art. 2) ovvero "semplice fotografia" (art. 87).
Tale decisione avverrà, a seguito di ricorso dell'interessato, essenzialmente sulla scorta di una "consulenza tecnica d'ufficio" redatta da un perito che necessariamente sarà un "fotografo professionista". Va da se che il consulente che, per definizione, si presuppone "esperto" sotto il profilo tecnico, potrebbe nei fatti non avere adeguata "cultura" fotografica. In questo caso il perito tenderà a privilegiare l'aspetto tecnico piuttosto che quello creativo dell'opera, per cui la fotografia potrebbe essere considerata una "semplice fotografia" e non un' "opera d'ingegno".
La questione non è di poco conto, anzi può avere effetti notevoli nei caso di plagio dell'opera fotografica, che spesso avvengono a parecchi anni di distanza dalla produzione dell'opera stessa.
L'aspetto peculiare del problema è quindi l'apprezzamento del giudice, l'unico deputato a stabilire, in definitiva, se una fotografia è "opera d'ingegno" o "semplice fotografia".
Paradossalmente è forse più facile per il fotoamatore vedersi riconosciuto il valore creativo delle proprie opere che per il professionista (attenzione, la legge è datata e gli aggiornamenti non l'hanno per nulla svecchiata, almeno per quanto concerne la fotografia, per cui per "professionista" la legge pare riferirsi al fotografo vecchio stampo, con negozio, che lavora prevalentemente su commissione: ritratti, matrimoni, cerimonie, ecc.). Infatti, l'amatore evoluto non avrà difficoltà a dimostrare che le sue fotografie sono "creative" allegando al ricorso documentazione probante (pubblicazioni, mostre, partecipazione a concorsi, eventuali premi, ecc.) mentre l'opera del professionista (su cui peraltro almeno due soggetti hanno diritto di godimento: lui stesso e il committente) sarà più probabilmente giudicata per l'aspetto tecnico.
La questione superiore, oltre alla più o meno lunga durata dello sfruttamento economico dell'opera, si lega strettamente e con aspetti per certi versi insospettati al cosiddetto "plagio".
Il "plagio" è in effetti la "contraffazione aggravata", cioè l'abusivo utilizzo (totale, ma anche parziale) dell'opera altrui, ed è disciplinato dall'art. e seg. 171 della l.d.a., come più volte modificata fino al D.L. 31 gennaio 2005, n, 7.
Per farla breve, il reato di plagio si configura solo nei confronti delle "opere d'ingegno".
Restano pertanto escluse dal reato di plagio le "semplici fotografie", per le quali valgono le norme sul diritto d'autore (diritto di sfruttamento economico per 20 anni dalla produzione). Per fare un esempio, se uno si è appropriato di una nostra foto e l'ha pubblicata a suo nome, per perseguire per intero i nostri diritti, dovremo prima farci riconoscere dal tribunale che la foto stessa è "opera d'ingegno".
Quello che abbiamo trattato è un aspetto poco noto del diritto d'autore, mettendo in luce la disparità di trattamento tra l'opera fotografica e le altre opere, tutte considerate "creative", cioé d'ingegno. Per cui, per fare un esempio, la crosta dipinta dal classico pittore della domenica, che magari artisticamente non vale il costo della tela su cui è dipinta è, per il solo fatto di essere un esemplare unico, considerata tout-court opera d'ingegno, mentre poniamo la fotografia di un paesaggio, che ha richiesto una cura meticolosa nell'inquadratura,nella scelta del giorno e dell'ora della ripresa, nell'esposizione, ecc. potrebbe essere alla fin fine considerata "semplice fotografia", i cui diritti hanno una durata temporale minore (vent'anni dalla sua produzione contro la vita natural durante dell'autore e i settant'anni dopo la morte riservati agli eredi).
Tra le opere protette dalla legge la fotografia è però l'unica che è citata due volte. Ciò significa che essa gode di maggiore tutela rispetto le altre? Per nulla. Vediamo:
la legge protegge (Art. 1):
<< le "opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il il modo o la forma di espressione">>;
mentre l'art. 2 è precisa:
<< Sono comprese nella protezione:
...
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
...>>.
Andiamo a vedere: per l'art. 87:
<< Sono considerate fotografie ... le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, di documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili>.
Ci troviamo così ad avere, per la legge, ben tre generi di fotografia, ognuno con un diverso livello di protezione e in definitiva con diversa possibilità di sfruttamento economico:
1) La fotografia assimilata all' "opera d'ingegno" (cioè dove nell'opera è riconoscibile e determinante l'apporto della creatività dell'autore): la legge prevede che per le opere d'ingegno, art. 25, << i diritti di utilizzazione dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte >>;
2) La fotografia "semplice", ex art. 87. Per essa i diritti di utilizzazione sono drasticamente ridotti e indicati nell'Art. 92: << Il diritto sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia >>;
3) Fotografia di "mera documentazione". Per es. l'ammaccatura del parafango di un'automobile effettuata dal perito dell'assicurazione; la ripresa della scena di un crimine effettuata dalla "scientifica"; la riproduzione della pagina di un manoscritto; ecc.
Inoltre per i primi due casi il fotografo gode, a tempo imperituro, dei diritti morali sull'opera: cioé nella riproduzione dovrà sempre essere indicato il nome dell'autore, l'eventuale titolo corretto dell'opera e l'anno di produzione.
Come si vede, in concreto, la legge tutela più la "creatività" del fotografo che la sua "mera" professionalità. Tralasciando il terzo caso (su cui pure ci sarebbe da discutere, ed eventualmente mi riservo di farlo più avanti) la legge riconosce al fotografo il pieno diritto di gestire le immagini da lui realizzate, come autore, seppure con diversi limiti temporali. Ciò pone, al di la dell'aspetto artistico (creativo) della fotografia, seri problemi dal punto di vista dell'uso commerciale della stessa.
Non c'è infatti alcun organismo in grado di stabilire, né tanto meno indicare con precisione, quali requisiti deve avere una fotografia per essere classificata tra le "opere d'ingegno". La legge al riguardo è alquanto vaga, e in effetti non si vede come potrebbe non esserlo, visto che il dibattito sull'eventuale valore artistico dell'opera fotografica è vecchio (o, secondo i punti di vista, giovane) come la stessa fotografia ed è lungi dall'essere approdato a risultati condivisi, neppure tra gli addetti ai lavori.
In caso di contenzioso, sarà pertanto il giudice a decidere se una fotografia è "creativa" (per cui ricade nella fattispecie dell'art. 2) ovvero "semplice fotografia" (art. 87).
Tale decisione avverrà, a seguito di ricorso dell'interessato, essenzialmente sulla scorta di una "consulenza tecnica d'ufficio" redatta da un perito che necessariamente sarà un "fotografo professionista". Va da se che il consulente che, per definizione, si presuppone "esperto" sotto il profilo tecnico, potrebbe nei fatti non avere adeguata "cultura" fotografica. In questo caso il perito tenderà a privilegiare l'aspetto tecnico piuttosto che quello creativo dell'opera, per cui la fotografia potrebbe essere considerata una "semplice fotografia" e non un' "opera d'ingegno".
La questione non è di poco conto, anzi può avere effetti notevoli nei caso di plagio dell'opera fotografica, che spesso avvengono a parecchi anni di distanza dalla produzione dell'opera stessa.
L'aspetto peculiare del problema è quindi l'apprezzamento del giudice, l'unico deputato a stabilire, in definitiva, se una fotografia è "opera d'ingegno" o "semplice fotografia".
Paradossalmente è forse più facile per il fotoamatore vedersi riconosciuto il valore creativo delle proprie opere che per il professionista (attenzione, la legge è datata e gli aggiornamenti non l'hanno per nulla svecchiata, almeno per quanto concerne la fotografia, per cui per "professionista" la legge pare riferirsi al fotografo vecchio stampo, con negozio, che lavora prevalentemente su commissione: ritratti, matrimoni, cerimonie, ecc.). Infatti, l'amatore evoluto non avrà difficoltà a dimostrare che le sue fotografie sono "creative" allegando al ricorso documentazione probante (pubblicazioni, mostre, partecipazione a concorsi, eventuali premi, ecc.) mentre l'opera del professionista (su cui peraltro almeno due soggetti hanno diritto di godimento: lui stesso e il committente) sarà più probabilmente giudicata per l'aspetto tecnico.
La questione superiore, oltre alla più o meno lunga durata dello sfruttamento economico dell'opera, si lega strettamente e con aspetti per certi versi insospettati al cosiddetto "plagio".
Il "plagio" è in effetti la "contraffazione aggravata", cioè l'abusivo utilizzo (totale, ma anche parziale) dell'opera altrui, ed è disciplinato dall'art. e seg. 171 della l.d.a., come più volte modificata fino al D.L. 31 gennaio 2005, n, 7.
Per farla breve, il reato di plagio si configura solo nei confronti delle "opere d'ingegno".
Restano pertanto escluse dal reato di plagio le "semplici fotografie", per le quali valgono le norme sul diritto d'autore (diritto di sfruttamento economico per 20 anni dalla produzione). Per fare un esempio, se uno si è appropriato di una nostra foto e l'ha pubblicata a suo nome, per perseguire per intero i nostri diritti, dovremo prima farci riconoscere dal tribunale che la foto stessa è "opera d'ingegno".
Quello che abbiamo trattato è un aspetto poco noto del diritto d'autore, mettendo in luce la disparità di trattamento tra l'opera fotografica e le altre opere, tutte considerate "creative", cioé d'ingegno. Per cui, per fare un esempio, la crosta dipinta dal classico pittore della domenica, che magari artisticamente non vale il costo della tela su cui è dipinta è, per il solo fatto di essere un esemplare unico, considerata tout-court opera d'ingegno, mentre poniamo la fotografia di un paesaggio, che ha richiesto una cura meticolosa nell'inquadratura,nella scelta del giorno e dell'ora della ripresa, nell'esposizione, ecc. potrebbe essere alla fin fine considerata "semplice fotografia", i cui diritti hanno una durata temporale minore (vent'anni dalla sua produzione contro la vita natural durante dell'autore e i settant'anni dopo la morte riservati agli eredi).
Ciao a tutti!
Mi collego a questo interessante intervento, intanto per condividerne le perplessità e poi per porre un altra questione, sperando di farlo nel posto giusto (non ho trovato altre discussioni sull'argomento) e confidando nella vostra comprensione nei confronti della mia ignoranza in materia:
anche in considerazione del tema del concorso del mese di marzo, mi chiedevo se ci siano delle ... "complicazioni" (più o meno di carattere legale), nella pubblicazione su questo, come su qualunque altro sito, di fotografie che ritraggano una o più persone, specialmente se riconoscibili, senza che esse ne siano a conoscenza. In pratica, è necessario il consenso di questa/e persone? E se sì in che forma deve essere espresso?
Grazie in anticipo...
Mi collego a questo interessante intervento, intanto per condividerne le perplessità e poi per porre un altra questione, sperando di farlo nel posto giusto (non ho trovato altre discussioni sull'argomento) e confidando nella vostra comprensione nei confronti della mia ignoranza in materia:
anche in considerazione del tema del concorso del mese di marzo, mi chiedevo se ci siano delle ... "complicazioni" (più o meno di carattere legale), nella pubblicazione su questo, come su qualunque altro sito, di fotografie che ritraggano una o più persone, specialmente se riconoscibili, senza che esse ne siano a conoscenza. In pratica, è necessario il consenso di questa/e persone? E se sì in che forma deve essere espresso?
Grazie in anticipo...
Ciao Stefano.
L'argomento che poni è stato in effetti stato trattato in altri thread. L'ultimo è questo:
http://www.fotocommunity.it/forum/read. ... 762&t=7762
Un esempio: foto di un cantiere edile.
La mia opinione:
- all'interno del cantiere non si può fotografare senza permesso e le foto richiedono la liberatoria per la pubblicazione;
- dall'esterno puoi fotografare tutto quello che vuoi. La liberatoria è però necessaria per le foto che si configurano come "ritratto" (p. es. un operaio senza casco fotografato con un 300 mm sopra un'impalcatura). Foto che documentano una situazione d'assieme, anche con volti riconoscibili, a mio parere possono essere pubblicate tranquillamente.
L'argomento che poni è stato in effetti stato trattato in altri thread. L'ultimo è questo:
http://www.fotocommunity.it/forum/read. ... 762&t=7762
Un esempio: foto di un cantiere edile.
La mia opinione:
- all'interno del cantiere non si può fotografare senza permesso e le foto richiedono la liberatoria per la pubblicazione;
- dall'esterno puoi fotografare tutto quello che vuoi. La liberatoria è però necessaria per le foto che si configurano come "ritratto" (p. es. un operaio senza casco fotografato con un 300 mm sopra un'impalcatura). Foto che documentano una situazione d'assieme, anche con volti riconoscibili, a mio parere possono essere pubblicate tranquillamente.
Molto preciso come sempre, Carlo! Ma come al solito quando si discute di questi problemi secondo me si perde di vista un aspetto importante, quello transnazionale. Reputo molto piu' probabile che una mia foto venga "taroccata" al di fuori dell'Italia, del fatto che una mia foto abbia mai occasione di dover ricorrere al tribunale. Quali sono le diversissime normative che si applicano all'estero? Se una mia foto viene "rubata" all'estero, temo che sia impossibile ricondurre tutto alla giustizia italiana.
E rimanendo al caso delle foto "normali", dubito che un magazine (esempio) ritrovi un mio file nei suoi archivi dopo vent'anni per usarlo ancora..... Viceversa, se mi viene richiesta una mia foto vecchia di vent'anni (ma quando mai??) agratis solo perche' io non ho piu' i diritti su di essa, beh, non gliela do se non me li paga comunque! Insomma, discussione un poco astratta. Ciao! m
E rimanendo al caso delle foto "normali", dubito che un magazine (esempio) ritrovi un mio file nei suoi archivi dopo vent'anni per usarlo ancora..... Viceversa, se mi viene richiesta una mia foto vecchia di vent'anni (ma quando mai??) agratis solo perche' io non ho piu' i diritti su di essa, beh, non gliela do se non me li paga comunque! Insomma, discussione un poco astratta. Ciao! m
Grazie per le utilissime informazioni!
Mi sembra di capire (anche leggendo gli altri thread) che la cosa si presti comunque a diverse interpretazioni e che alla fine tutto dipenda da quanto potrà emergere in un eventuale tribunale, come, del resto, per il caso del riconoscimento del diritto d'autore)....
Nella speranza che ciò non debba mai accadere, credo, almeno per il mio livello ... "fotografico", di poter stare abbastanza tranquillo scattando in luoghi pubblici ed in situazioni di normalità.
Grazie ancora e ciao a tutti!
Mi sembra di capire (anche leggendo gli altri thread) che la cosa si presti comunque a diverse interpretazioni e che alla fine tutto dipenda da quanto potrà emergere in un eventuale tribunale, come, del resto, per il caso del riconoscimento del diritto d'autore)....
Nella speranza che ciò non debba mai accadere, credo, almeno per il mio livello ... "fotografico", di poter stare abbastanza tranquillo scattando in luoghi pubblici ed in situazioni di normalità.
Grazie ancora e ciao a tutti!
salve a tutti, vorrei porre una domanda?
mi è stato chiesto di dare alcuni miei scatti per un calendario in beneficenza, vorrei però far valere, per un eventuale futuro, i diritti d'autore su questi file che dovrò consegnare in modo che non vengano utilizzati senza il mio consenso....come e cosa dovrei fare?
esiste una dichiarazione e con quali parole va scritta? grazie
mi è stato chiesto di dare alcuni miei scatti per un calendario in beneficenza, vorrei però far valere, per un eventuale futuro, i diritti d'autore su questi file che dovrò consegnare in modo che non vengano utilizzati senza il mio consenso....come e cosa dovrei fare?
esiste una dichiarazione e con quali parole va scritta? grazie
salve a tutti, vorrei porre una domanda?
mi è stato chiesto di dare alcuni miei scatti per un calendario in beneficenza, vorrei però far valere, per un eventuale futuro, i diritti d'autore su questi file che dovrò consegnare in modo che non vengano utilizzati senza il mio consenso....come e cosa dovrei fare?
esiste una dichiarazione e con quali parole va scritta? grazie
mi è stato chiesto di dare alcuni miei scatti per un calendario in beneficenza, vorrei però far valere, per un eventuale futuro, i diritti d'autore su questi file che dovrò consegnare in modo che non vengano utilizzati senza il mio consenso....come e cosa dovrei fare?
esiste una dichiarazione e con quali parole va scritta? grazie
Citazione: Carlo Pollaci 04.03.09, 07:43Al messaggio citato
perdonami ....
le foto che vedo pubblicate e ritraggono bambini, persone che camminano insomma colte di sorpresa il cui viso è visibile e riconoscibile sono quindi senza permesso?
Ci sono molte contraddizioni rispetto al poter o non poter pubblicare foto con persone.
Chi dice che in un luogo pubblico si può fotografare e pubblicare tutto, altri contrari
Ho provato a chiedere a vari fotografi se avevano ricevuto il consenso ma nessuna risposta.
Scusa il disturbo
Angela
perdonami ....
le foto che vedo pubblicate e ritraggono bambini, persone che camminano insomma colte di sorpresa il cui viso è visibile e riconoscibile sono quindi senza permesso?
Ci sono molte contraddizioni rispetto al poter o non poter pubblicare foto con persone.
Chi dice che in un luogo pubblico si può fotografare e pubblicare tutto, altri contrari
Ho provato a chiedere a vari fotografi se avevano ricevuto il consenso ma nessuna risposta.
Scusa il disturbo
Angela